In caso di incidente sul lavoro, in presenza di un vantaggio connesso all´illecito, sussiste la responsabilità dell´Ente che abbia predisposto un modello organizzativo non efficacemente attuato in conformità alla normativa

Nella sentenza in oggetto viene affrontato il tema, ormai consolidato, dell’idoneità del Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo in caso di lesioni personali colpose in violazione della normativa prevista dal D.lgs. 81 del 2008.

Il Tribunale monocratico di Gorizia riconosceva la responsabilità penale del datore di lavoro per aver cagionato nella sua qualità di legale rappresentante lesioni colpose ad un dipendente, “non avendo valutato il rischio specifico e quindi non aver previsto specifiche procedure ovvero altro sistema di  prevenzione e protezione relativamente alla fase specifica della lavorazione”.
La violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, secondo il giudice di prime cure, determinava la causazione dell’incidente.

Veniva, altresì, riconosciuta la responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in quanto la società, pur avendo implementato il Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo, non è risultato efficacemente attuato in relazione alle lavorazioni svolte dall’infortunato. La Corte di Appello investita dal gravame del difensore pronunciava sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato presupposto, revocando la sanzione del divieto di contrattare con la P.A. disposta a carico dell’ente e ha confermato l’irrogazione la sanzione pecuniaria.

La difesa proponeva ricorso per cassazione lamentando la violazione degli artt. 6 e 25 – septies del D.lgs. n. 231/2001, e contestando l’errata assegnazione della posizione di garanzia in capo all’imputato. La Suprema Corte dichiarava il ricorso inammissibile, sostenendo che la Corte di Appello ha correttamente applicato il principio secondo cui, in tema di responsabilità degli enti, in presenza di  una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), d.lgs. n.  231/2001, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto reato (Sez. IV, n.22468 del 18/04/2018; Sez. VI, n. 21192 del 25.01.2013).

Nel caso di specie, la Suprema Corte ripercorreva in primis i presupposti della responsabilità amministrativa degli enti indicati dall’art. 5 del D.lgs. 231/2001, il quale stabilisce che: “l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti  di cui alla lettera a).

Poi, avvalorando quanto ripercorso nella sentenza della Corte di Appello di Trieste, la Suprema Corte rilevava che il verificarsi dell’infortunio, a causa di una prassi lavorativa attuata in violazione delle prescrizioni delle linee guida, è manifestazione evidente della realizzazione di un interesse o un vantaggio da parte dell’ente. La Corte richiamando l’orientamento prevalente in tema di nozione di interesse e vantaggio in relazione ai reati di natura colposa come quello oggetto del presente procedimento, avvalorava la tesi  secondo cui in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, sussiste l’interesse dell’ente nel caso in  cui l’omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si  configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta  un aumento della produttività (Sez. IV, n. 24697 del 20/4/2016, nella cui motivazione si è affermato che la responsabilità dell’ente non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi; conf. Sez. IV, n. 2544 del 17/12/2015, dep. 2016).

Da ultimo, quanto all’omessa analisi sull’adozione e sull’idoneità del modello organizzativo, la Corte rilevava come il Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo non era stato correttamente ed efficacemente implementato, così come previsto dall’art. 6, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231/2001,  ritenendo che, “ pur essendosi provveduto all’analisi delle macro-attività sensibili ex art 25-septies, manca la previsione di una costante attività di monitoraggio sulle misure prevenzionistiche approntate in azienda e di adeguamento della specifica procedura lavorativa ai rischi propri dell’attività”.

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